A chi è rivolto
SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
BASE IMPONIBILE: Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato come segue:
- Per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/1996 e moltiplicata per i coefficienti, differenziati per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 come da tabella di seguito indicata.
- Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Descrizione
L'IMU è un'imposta comunale che grava sugli immobili situati nel territorio comunale. Introdotta per finanziare i servizi erogati dai comuni, l'IMU è dovuta dai proprietari di beni immobili, come case, terreni e fabbricati. L'importo dell'imposta varia in base al valore catastale dell'immobile e alle aliquote stabilite dal comune, con eventuali esenzioni o riduzioni per la prima casa e altre specifiche categorie.
L'IMU contribuisce a sostenere le finanze comunali e garantisce la manutenzione e lo sviluppo dei servizi pubblici locali.
Copertura Geografica
Comune di Cavallermaggiore
Come fare
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Pertanto, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA nelle seguenti fattispecie:
- i fabbricati di interesse storico o artistico
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’art. 1, comma 747, lett. b) della Legge n. 160/2019, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile. Si precisa che l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’agevolazione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma.
Il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
- per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purchè non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013).
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto.
IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile e le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute.
Per le aree fabbricabili incluse nella deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2011 di determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal Comune; - il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato. Tale fattispecie si riferisce all’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per tali fattispecie, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; - l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali; - l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di azione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del Codice Civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).
Cosa serve
È necessario:
- compilare la dichiarazione
Cosa si ottiene
Imposta Municipale Propria (IMU)
Tempi e scadenze
La dichiarazione IMU deve essere trasmessa entro il 30 giungo dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Accedi al servizio
IMU (Imposta Municipale Propria)Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
IMU - CODICI TRIBUTO F24IMU - DICHIARAZIONE ABITAZIONE ANZIANO_DISABILE
IMU - DICHIARAZIONE CONIUGE SUPERSTITE
IMU - DICHIARAZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
IMU - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO_ARTISTICO
Modulo Rimborso Versamento IMU_TASI versati in eccedenza
Collegamenti
Pagina aggiornata il 17/07/2024